L’associazione

ASSOCIAZIONE A.S.P.M.P.I.

                       Associazione Sviluppo Professionale Medici e Paramedici Italiani

 

L’Associazione non ha scopo di lucro e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, scientifica e culturale a favore di associati e terzi. In particolare, l’Associazione si propone gli scopi descritti nello Statuto.

 

Statuto

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata.

E’ costituita l’associazione A.S.P.M.P.I. – Associazione Sviluppo Professionale Medici e Paramedici Italiani con sede in 00195 Roma, Circonvallazione Clodia n.36/A. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 –  Scopo. 

L’Associazione non ha scopo di lucro e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, scientifica e culturale a favore di associati e terzi. In particolare, l’Associazione si propone i seguenti scopi:

  • rappresentare, supportare e sostenere esigenze ed istanze, anche culturali, degli operatori della Sanità nella vita professionale, sociale e privata, contribuendo così al loro pieno sviluppo e al relativo benessere;
  • supportare l’autonoma e libera determinazione del tempo libero, del lavoro, dello studio e dell’approfondimento professionale dei propri associati;
  • favorire scelte ed attitudini, individuali come collettive o politiche, che accrescano le opportunità di conoscenza o di integrazione sociale, culturale e professionale fra gli operatori della Sanità;
  • promuovere i rapporti con gli operatori, le strutture e le istituzioni Sanitarie di altri Stati;

Al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali l’Associazione può:

  • richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, a enti pubblici, a organismi internazionali o sovranazionali o a privati;
  • la stipulazione con Enti previdenziali, bancari o di altro genere di convenzioni che possano creare vantaggio agli associati rispetto le normali quotazioni di mercato;
  • e svolgere qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione eventualmente espresse all’interno dello Statuto societario ed eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 3 – Il patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote associative versate dagli Associati;
  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali erogazioni, donazioni, contributi, lasciti e offerte.

 

Il patrimonio associativo deve essere destinato esclusivamente per i fini e gli scopi perseguiti dall’Associazione stessa.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dai proventi delle attività eventualmente svolte nei confronti di terzi;
  • dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Per l’intera durata dell’Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito ad associazioni analoghe.

Art. 4 – Associati.

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammesse a partecipare all’Associazione in qualità di associati le persone fisiche e giuridiche od enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l’Associazione si è costituita, senza distinzione per cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purché di sentimenti e comportamenti civili e democratici.

In particolare, A.S.P.M.P.I. si propone di associare:

  • gli iscritti agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, gli operatori dipendenti o comunque afferenti al Servizio Sanitario Nazionale, alle aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche e private, alle A.SS.LL., agli Enti Policlinici ed Ospedali privati, agli istituti scientifici e di ricerca, agli Istituti zooprofilatticie alle agenzie per la preservazione delle malattie;
  • gli operatori della sanità delle università statali e private, della Croce Rossa Italiana, del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta (S.M.O.M.), delle case di cura private, degli studi e dei laboratori sanitari e medici;
  • gli studenti e gli specializzandi delle scuole mediche;
  • i volontari di associazioni, enti e fondazioni aventi finalità sanitarie e/o assistenziali;
  • qualsiasi persona, associazione, ente, fondazione, cooperativa, o società che operi in ambito sanitario ed assistenziale.

L’adesione all’Associazione ha carattere apolitico, volontario e aperto, ma impegna comunque gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e salvo diritto di recesso.

Gli associati hanno diritto di usufruire dei servizi e dei benefici resi dall’Associazione alla generalità degli aderenti e di intervenire nelle assemblee.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissione, morosità, indegnità, reiterata riprovazione e per tutte quelle ragioni che l’Assemblea dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere valide e determinanti.

Art. 5 – Quota Associativa.

All’atto di ammissione, l’associato si impegna al versamento della quota associativa annuale pari ad Euro 10,00 (dieci/00) o nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, e nel rispetto dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può, in ogni momento e senza formalità, adeguare la predetta quota alle esigenze dell’Associazione.

La quota è personale, non trasmissibile, non rivalutabile e non ripetibile.

Gli Associati Ordinari e gli Associati Sostenitori che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro 60 giorni dalla scadenza di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo e pertanto tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 6 – Organi dell’Associazione. 

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, i Probiviri e i Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 – L’Assemblea.

L’Assemblea è costituita tutti gli associati che sono convocati in assemblea dal Segretario Generale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nella sede dell’Associazione, oppure a mezzo telefono, telefax o e-mail, in fine, mediante pubblicazione sul bollettino dell’Associazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora dell’adunanza.

L’Assemblea deve essere convocata dal Segretario Generale negli uffici dell’Associazione o, comunque, in altra sede indicata nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per la determinazione della quota associativa annuale.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati.

Spetta alla competenza dell’Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  • approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
  • nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
  • nomina dei Probiviri;
  • nomina dei Revisori dei Conti;
  • modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • scioglimento dell’Associazione;
  • ogni altra questione che il Consiglio Direttivo ritenga sottoporre ad essa.

Tutti gli Associati hanno diritto di intervenire all’Assemblea ma solamente gli Associati Ordinari che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto. In ogni caso, l’esercizio del diritto di voto è inibito all’Associato non in regola col pagamento della quota annua di associazione o che non abbia partecipato all’ultima adunanza dell’Assemblea senza giustificato motivo. L’inibizione cessa con la regolarizzazione della quota associativa e con la partecipazione all’assemblea successiva.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati. Lo stesso associato non può rappresentare più di cinque associati in prima convocazione e due in seconda.

L’Assemblea è presieduta da una persona dalla stessa designata che nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto. Il Presidente dirige i lavori assembleari, concede e toglie la parola, mantiene l’ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di tre o più associati. Le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto è espresso senza formalità salvo che uno o più associati richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge e per Statuto deferiti all’Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario, il Presidente ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari, vengono eletti dall’Assemblea e durano in carica fino a revoca o dimissioni. L’Assemblea ha facoltà di revocare i membri del Consiglio Direttivo per giustificato motivo.

Qualora venga meno un membro del Consiglio Direttivo è facoltà del consiglio stesso provvedere, senza formalità e fino alla prima assemblea utile, alla cooptazione di un membro supplente.

Il Consiglio Direttivo delibera sugli indirizzi e sulle attività di chiara urgenza e su ogni questione l’Assemblea ritenga delegare ad esso.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

  • Delibera sul trasferimento della sede associativa e sull’apertura di altre unità locali;
  • Delibera sul regolamento interno che disciplina la vita dell’associazione;
  • Regola ed organizza le attività sociali;
  • Determina l’importo delle quote sociali;
  • Coadiuva il Segretario Generale nella redazione dei bilanci consuntivi;
  • Transige, accetta o rifiuta contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti;
  • Nomina appositi comitati, determinandone le attribuzioni ed i poteri nei limiti del presente statuto, costituiti da soci e finalizzati al migliore perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:

  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Segretario.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha il compito di tutelare l’applicazione delle norme statutarie. Inoltre, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea. Nei rapporti con i terzi il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nel cui esercizio è tenuto a rispettare le direttive ricevute dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere sovraintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell’Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all’anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio si riunisce altresì su impulso di almeno due membri dello stesso. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Probiviri.

L’Assemblea nomina tra gli Associati Ordinari i Probiviri che durano in carica un triennio e non sono rieleggibili consecutivamente per più di 3 mandati. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri che giudicheranno secondo legge e senza formalità di procedura.

Art. 10 – Revisori dei Conti.

L’Assemblea nomina, anche tra i non associati, da un minimo di 3 a un massimo di 5 Revisori dei Conti e per la durata della carica valgono le regole dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori avranno funzioni di controllo contabile e amministrativo dell’Associazione, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 12 – Rinvio.  

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.